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Fidejussione.}}

CAPO I.

Della Natura e dell’estenzione delle Fidejussioni.

2011. Quegli che si costituisce sicurtà per un’obbligazione si sottopone verso il creditore a soddisfare la stessa obbligazione, qualora il debitore non l’adempisca egli medesimo.

Instit. lib. 13, tit. 22, in pr. — L. 1, §. 8, ff. de obligationibus et actionibus.

2012. La fidejussione non può sussistere che per un’obbligazione valida.

Può ciò non ostante prestarsi la fidejussione per un’obbligazione la quale potesse essere annullata in forza d’un’eccezione meramente personale all’obbligato, come è il caso della minore età.

L. 178, ff. de regulis juris; l. 29, ff. de fidejussoribus; l. 25, ff. eod. tit.; l. 13, in pr. ff. de minoribus; l. 2, cod. de fidejussoribus minorum.

2015.1 La fidejussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, e a condizioni meno onerose.

La fidejussione eccedente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi, non è nulla, ma essa è soltanto riducibile alla misura dell’obbligazione principale.

L. 8, §. 7, 8, 9, 10, et 11, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 22, cod. eod. tit; l. 70, in pr. et §. 1; l. 16, §. 1, 2, et 5; l. 34 et l. 38, ff. eod. tit. — Instit. lib. 3, tit. 22, §. 3.

2014. Può ciascuno rendersi fidejussore senza ordine, ed anche senza saputa di quello per cui s’obbliga.

  1. Refuso nel testo originale, per 2013.