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al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali ignorando la revoca stessa hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

Leg. 12, §. 6, ff. mandati.

2006. La costituzione d’un nuovo procuratore per lo stesso affare, produce la revoca del primo, dal giorno in cui fu a questo notificata.

Leg. 31, §. 2, ff. de procuratoribus.

2007. Il mandatario può rinunciare al mandato, notificando al mandante la sua rinuncia.

Ciò non ostante, se tale rinuncia pregiudica il mandante, dovrà essere indennizzato dal mandatario, eccetto che questi sia nell’impossibilità di continuare nell’esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

Leg. 22, §. 11, l. 23, l. 24, l. 25, ff. mandati.

2008. È valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato.

Leg. 29, in pr. ff. mandati.

2009. Nei premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo ai terzi che sono in buona fede.

Leg. 26, §. 1, ff. mandati; l. 77, §. 6, ff. de legatis 2.°

L. 19, §. 3, de donationibus; l. 58, in pr., ff. mandati.

2010. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi devono darne l’avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l’interesse di questo.

Argum. ex l. 40, ff. pro socio.


TITOLO XIV.

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