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Leg. 10, §. 9, 10 et 11, leg. 12, §. 9, l. 27, §. 4, l. 56, §.4, ff. mandati; l. 4 et l. 20, §. unic. cod. mandati.

2000. Il mandante deve parimente indennizzare il mandatario delle perdite da questo sofferte all’occasione delle assunte incombenze, quando non gli sia imputabile colpa alcuna.

Leg. 26, §. 6, ff. mandati; l. 61, §. 5, ff. de furtis.

2001. Il mandante deve corrispondere al mandatario gl’interessi delle somme da lui anticipate, dal giorno del comprovato pagamento delle medesime.

Leg. 19, §. 4, ff. de negotiis gestis; l. 18, cod. eod. tit. l. 57, §. de usuris.

2002. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidariamente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

Leg. 59, §. 3, ff. mandati.

CAPO IV.

Delle Diverse maniere colle quali si estingue il Mandato.

2003. Il mandato si estingue,

Per la revoca della procura,

Per la rinuncia del mandatario,

Per la morte naturale o civile, per l’interdizione o per la prossima decozione, tanto del mandante, che del mandatario.

Leg. 12, §. 16; l. 22, §. 11, leg. 26, in pr. ff. mandati: l. 15, cod. eod. tit.

2004. Il mandante può quando vuole revocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli la scrittura privata in cui è contenuta, o l’originale della procura, se fu spedita in minuta, o la copia, se è stata conservata la minuta.

Leg. 12, §. 16, ff. mandati.

2005. La revoca della procura notificata soltanto