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Leg. 21, §. 3, l. 28, ff. de negotiis gestis; leg. 4, cod. eod. tit.; l. 8, §. 3, ff. mandati.

1995. Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatarj, non vi ha solidarietà fra essi che in quanto è stata espressa.

Leg. 59, §. 3, ff. mandati. — Novell. 99, cap. 1. — Authentic. hoc ita, cod. de duobus reis stipulandi. — Leg. 60, §. 2, ff. mandati.

1996. Il mandatario deve corrispondere gl’interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso, dalla data del fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto in debito, dal giorno in cui fu costituito in mora.

Leg. 10, §. 3, ff. mandati.

1997. Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a garantire per quello che si è operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

CAPO III.

Delle Obbligazioni del Mandante.

1998. Il mandante è tenuto ad eseguire l’obbligazioni contratte dal mandatario a norma delle facoltà che gli sono state accordate.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agito oltre tale facoltà, se non in quanto egli l’abbia espressamente o tacitamente ratificato.

1999. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatte per l’esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede se è stata promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi dal corrispondere il detto rimborso e pagamento, ancorchè l’affare non fosse riuscito, nè può far ridurre l’ammontare delle spese ed anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.