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CAPO II.

Delle Obbligazioni del Mandatario.

1991. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è responsabile per i danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

È parimente tenuto a terminare l’affare già incominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

Leg. 22, §. 11, l. 4, §. 1, l. 8, §. 10, l. 27, §. 2, ff. mandati; l. 16, cod. eod. tit. — Instit. §. 11, de mandato.

1992. Il mandatario è responsabile non solamente per il dolo, ma anche per le colpe commesse nell’esecuzione del mandato.

Tale responsabilità però riguardo alle colpe è applicata meno rigorosamente a quello, il di cui mandato è gratuito, che non sia a colui che riceve una mercede.

Leg. 11, l. 13, cod. mandati: leg. 8, §. 10, ff. eod. tit.; l. 23, ff. de regulis juris; l. 12, §. 10, ff. mandati.

1993. Qualunque mandatario deve render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura; quand’anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

Leg. 20, in pr.; l. 10, §. 8, ff. mandati.

1194. Il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nella sua incombenza;

1.° Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

2.° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella che ha eletto era notoriamente incapace o insolvibile.

In tutti i casi, può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.