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L’accettazione del mandato può essere tacita, o risultare dall’esecuzione che ne ha data il mandatario.
Leg. 2, ff. de obligationibus et actionibus; leg. 1, §. 1 et 2, ff. mandati.
1986. Il mandato è gratuito, quando non vi sia patto in contrario.
Leg. 1, §. 4, l. 6, in pr. ff. mandati. — Instit. §. 13, de mandato.
1987. Il mandato è o speciale e per un affare, o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.
Leg. 1, §. 1, ff. de procuratoribus.
1988. Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.
Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti di dominio, il mandato deve essere espresso.
Leg. 63, ff. de procuratoribus, leg. 60, ff. tit. eod.; leg. 16, cod. eod.
1989. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti del suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri.
Leg. 5, in pr., l. 41, ff. mandati. — Instit. §. 8, de mandato.
1990. Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatarj, ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e contro la donna maritata che abbia accettato il mandato senza l’autorizzazione del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo del Contratto di matrimonio, e dei Diritti rispettivi dei conjugi.
Leg. 3, § .11, l. 4, l. 23, ff. de minoribus.