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169. Il Governo, o quelli che esso destinerà a tale oggetto, potranno, per gravi cause, dispensare dalla seconda pubblicazione.

170. Il matrimonio contratto in paese estero tra Italiani e tra un individuo italiano ed uno straniero, sarà valido, purché sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, purché si siano fatte precedere al matrimonio le pubblicazioni prescritte dall’articolo 63, al titolo degli Atti dello stato civile, e che l’Italiano non abbia contravvenuto alle disposizioni mentovate nel capitolo precedente.

171. Entro i tre mesi del reingresso di un Italiano nel territorio del Regno, l’atto della celebrazione del matrimonio contratto in paese estero, sarà trascritto sul registro pubblico dei matrimonj del luogo del suo domicilio.

CAPO III.

Delle opposizioni al matrimonio.

172. Il diritto di fare opposizione alla celebrazione di un matrimonio, appartiene alla persona impegnata in matrimonio con una delle due parti contraenti.

173. Il padre, ed in mancanza del padre, la madre, e mancando il padre e la madre, gli avi e le avole, possono fare opposizione al matrimonio dei loro figlj e discendenti, quand’anche questi avessero compiti gli anni venticinque.

174. Non essendovi alcun ascendente, il fratello o la sorella, lo zio o la zia, il cugino o la cugina germani, costituiti in età maggiore, non possono fare opposizione che ne’ casi seguenti:

1mo. Quando non si sia ottenuto il consenso del consiglio di famiglia, richiesto dall’articolo 160.

2do. Quando l’opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo: questa opposizione, che dal tribunale potrà puramente e semplicemente esser tolta, non sarà giammai ammessa che a condizione, per