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sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

1980. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

Se però si è convenuto che fosse pagata anticipatamente, la rata anticipata s’acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento

1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando essa è costituita a titolo gratuito.

1982. Non s’estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprietario; deve continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita naturale.

1983. Il proprietario d’una rendita vitalizia non può chiedere le annualità se non giustificando l’esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è stata costituita.



TITOLO XIII.

Del Mandato.

CAPO I.

Della Natura e della Forma del Mandato.

1984. Il mandato o procura è un atto con cui una persona attribuisce ad un’altra la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome.

Il contratto non è perfetto che coll’accettazione del mandatario.

Leg. 1, in pr. ff. de procuratoribus; l. 1, in pr. ff. mandati.

1985. Il mandato può farsi o per atto pubblico, o per scrittura privata, od anche per lettera. Può eziandio farsi verbalmente; ma non è ammessa la prova testimoniale che in conformità del titolo dei Contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere.