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In quest’ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere d’una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni; eccettuati i casi di riduzione e di nullità espressi nell’art. 17901.

1974. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto.

1975. Lo stesso ha luogo riguardo al contratto, con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona inferma, la quale muoja entro venti giorni dalla data del contratto.

1976. La rendita vitalizia può costituirsi in quella misura d’interesse che piacerà alle parti di stabilire.

Sezione II.

Degli effetti del Contratto vitalizio fra le Parti contraenti.

1977. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l’esecuzione.

1978. La sola mancanza del pagamento delle annualità decorse non autorizza quello in di cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato; egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d’instare perché venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l’impiego d’una somma bastante per soddisfare le annualità correnti.

1979. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita, con offrire il rimborso del capitale, e con rinunciare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a corrispondere la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque

  1. Refuso nel testo originale, per 1970