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carri, il giuoco della palla, ed altri di tale natura che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Il tribunale potrà però rigettare la domanda, qualora la somma gli sembri eccessiva.

Leg. 2, §. 1, ff. de aleatoribus; l. 1 et leg. 3, cod. eod. tit.

1967. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soperchieria o truffa.

Contr. leg. 1, in pr. cod de aleatoribus.

CAPO II.

Del Contratto Vitalizio.

Sezione I.

Delle Condizioni richieste per la validità del Contratto Vitalizio.

1968. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso mediante una somma di danaro, mediante un effetto mobiliare valutabile, o un immobile.

1969. Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazioni tra vivi o per testamento: deve in tal caso essere rivestita delle forme prescritte dalla legge.

1970. Nel caso dell’articolo precedente, la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

1971. La rendita vitalizia può costituirsi, tanto sulla vita di quello che somministra il danaro, quanto su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita.

1972. Essa può costituirsi sopra la vita d’una o più persone.

1973. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.