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CAPO III.

Del Sequestro.

Sezione I.

Delle diverse specie di Sequestro.

1955. Il sequestro è o convenzionale o giudiziario.

Sezione II.

Del Sequestro convenzionale.

1956. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una, o più persone presso un terzo, il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a quello cui sarà dichiarato che deve appartenere.

Leg. 6, l. 17, ff. depositi; l. 110, ff. de verborum significatione.

1957. Il sequestro può non esser gratuito.

1958. Quando è gratuito è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze sotto enunziate.

1959. Il sequestro può avere per oggetto gli effetti mobiliari, come pure gl’immobili.

1960. Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non che mediante il consenso di tutte le parti interessate e per una causa giudicata legittima.

Leg. 5, §. 2, ff. depositi.

Sezione III.

Del Sequestro ossia Deposito giudiziario.

1961. Il Giudice può ordinare il sequestro.

1.° Dei mobili pignorati al debitore;

2.° D’un immobile o d’una cosa mobiliare il cui possesso o proprietà sia contesa fra due o più persone;

3.° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

1962. La destinazione di un deposito giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario stesso vicendevoli