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fu costituito in mora per la non fatta restituzione.
Leg. 1, §. 23 et 24, l. 25, §. 1, ff. depositi; l. 38, §. 10, ff. de usuris. — L. 2. cod. depositi.
1937. Il depositario non deve restituire la cosa depositata, che a quello che gliel’ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o a quello che fu indicato per riceverlo.
Leg. 1, §. 44, l. 11, ff. depositi.
1938. Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata.
Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata, e chi ne è il vero padrone, deve denunciare a questo il deposito a lui fatto con intimazione di reclamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui fu fatta la denuncia, è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a quello da cui l’ha ricevuto.
Leg. 31, §. 1, ff. depositi.
1939. In caso di morte naturale o civile del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che al suo erede.
Se vi sono più eredi, essa deve restituirsi a ciascuno di essi per la loro porzione.
Se la cosa non è divisibile, gli eredi devono fra essi accordarsi sul modo di riceverla.
Leg. 1, §. 36, l. 14, l. 31, in pr. ff. depositi; l. ultim., cod. eod. tit.
1940. Se il deponente ha cangiato di stato; per esempio, se la donna che al tempo del fatto deposito era libera, siasi in seguito maritata e si trovi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto; in tutti questi ed altri simili casi, il deposito non può restituirsi che a quello che ha l’amministrazione delle ragioni e dei beni del deponente.
1941. Se il deposito è stato fatto da un tutore,