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1930. Non può servirsi della cosa depositata senza l’espresso o presunto permesso del deponente.

Institut. lib. 4, tit. 1, §. 6. — Leg. 25, §. 1, leg. 29, ff. depositi; l. 5, cod. eod. tit.; l. 76, ff. de furtis.

1931. Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose che gli sono state depositate, quando gli vennero affidate in una cassa chiusa o in un involto sigillato.

1932. Il depositario deve restituire l’identica cosa che ha ricevuto.

In conseguenza, il deposito del danaro deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso di aumento, che in quello di diminuzione del loro valore.

Institut. lib. 3, tit. 15, §. 3. — Leg. 1, §. 5, ff. de obligationibus et actionibus; leg. 17, §. 1, ff. depositi.

1933. Il depositario, non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si trova al tempo della restituzione. Le deteriorazioni avvenute senza sua colpa sono a carico del deponente.

1934. Il depositario a cui fu tolta la cosa depositata da una forza irresistibile, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto in cambio.

Leg. 1, §. 21, ff. depositi.

1935. L’erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il compratore, nel caso che non gli sia stato pagato.

Leg. 1, §. 47, l. 2, l. 3, l. 4, ff. depositi.

1936. Se la cosa depositata ha prodotto frutti, i quali siano stati percetti dal depositario, è questi tenuto a restituirli. Non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui