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dal tutore o amministratore della persona che ha fatto il deposito.

Institut. lib. 1, tit. 21, in pr.

1926. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quegli che ha fatto il deposito non ha che l’azione vindicatoria della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un’azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest’ultimo.

V. l. 9, §. 2, ff. de minoribus.

Sezione III.

Degli Obbighi del depositario.

1927. Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono.

Leg. 1, §. 5, ff. de obligationibus et actionibus. — Leg. 20, l. 32, ff. depositi.

1928. Il disposto nel precedente articolo deve applicarsi con maggior rigore, 1.° quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito; 2.° quando abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito; 3.° quando il deposito siasi fatto unicamente per l’interesse del depositario; 4.° quando siasi convenuto espressamente che il depositario sarà responsabile per qualunque colpa.

Leg. 1, §. 6, 8 et 35, ff. depositi; l. 25, in pr., ff. de regulis juris; l. 4, ff. de rebus creditis; l. 5, §. 2, ff. commodati.

1929. Il depositario non è in verun caso responsabile per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccetto che sia costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

Leg. 20, ff. depositi; l. 1, cod. eod. tit.; l. 23, ff. de regulis juris. — Argum. ex l. 15, §. 3, ff. de rei vindicatione. — Leg. 12, §. ultim.; l. 14, §. 1, ff. depositi; l. 7, §. 15, ff. de pactis; leg. 29, ff. mandati.