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161. In linea retta, il matrimonio è proibito tra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali, e gli affini nella medesima linea.

Leg. 55, ff. de ritu nuptiarum. — Paul. sentent. lib. 2, tit. 19, §. 10 et 11. — Instit. lib. 1, de nuptiis.

162. In linea trasversale, il matrimonio è vietato tra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali, e gli affini nel medesimo grado.

Instit. de nupt. — Leg. 2, cod. Theodos. de incest. nupt. — Leg. 5. Cod de incest. nupt.

163. Il matrimonio è inoltre proibito tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

Instit. de nuptiis. — Leg. 39, ff. de ritu nupt. — Leg. 1, cod. Theodos. de incestis nuptiis. — Ulpian. Fragment. tit. 5, §. 6.

164. Il Governo nondimeno per cause gravi potrà togliere le proibizioni prescritte nell’articolo precedente.

CAPO II.

Delle formalità relative alla celebrazione del Matrimonio.

165. Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente alla presenza dell’ufficiale civile del domicilio dell’uno e dell’altro dei contraenti.

166. Le due pubblicazioni ordinate dall’articolo 63 del titolo degli Atti dello stato civile, saranno fatte alla municipalità del luogo ove ciascuno dei contraenti avrà il suo domicilio.

167. Nondimeno, se il domicilio attuale è stabilito colla sola residenza di sei mesi, le pubblicazioni avranno luogo anche alla municipalità dell’ultimo domicilio.

168. Se le parti contraenti, od una di esse, sono, relativamente al matrimonio, sotto la podestà altrui, le pubblicazioni saranno fatte altresì alla municipalità del domicilio di quelli sotto la cui podestà esse si trovano.