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ff. depositi.
1918. Non può avere per oggetto che cose mobiliari.
1919. Non è perfetto che colla tradizione reale o finta della cosa che è depositata.
La tradizione finta basta nel caso, in cui la cosa che si conviene di lasciare in deposito, fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.
Leg. 1, §. 5, ff. de obligationibus et actionibus; l. 1, §. 14, ff. depositi. — Leg. 8, ff. mandati. — Leg. 18, §. 1, de rebus creditis.
1920. Il deposito è volontario, o necessario.
Sezione II.
Del Deposito volontario.
1921. Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito.
Leg. 1, §. 3, ff. depositi.
1922. Il deposito volontario non può regolarmente farsi che dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.
1923. Il deposito volontario deve essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova testimoniale se il valore del deposito eccede cento cinquanta lire.
1924. Quando il deposito eccedente cento cinquanta lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l’oggetto, e per la loro restituzione.
1925. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.
Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni d’un vero depositario. Essa può essere convenuta in giudizio