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1911. La rendita costituita in perpetuo è essenzialmente redimibile.

Possono soltanto le parti convenire che non si redimerà la rendita prima d’un termine, il quale non potrà eccedere dieci anni, ovvero senza che siane anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esso determinato.

1912. Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto alla redenzione,

1.° Se cessa dall’adempire i suoi obblighi pel corso di due anni.

2.° Se tralascia di dare al creditore le cauzioni promesse nel contratto.

1913. È pure ripetibile il capitale di una rendita costituita in perpetuo nel caso di fallimento o di prossima decozione del debitore.

1914. Le regole concernenti le rendite vitalizie sono determinate nel titolo dei Contratti di sorte.


TITOLO XI.

Del Deposito e del Sequestro.

CAPO I.

Del Deposito in genere e delle sue diverse specie.

1915. Il deposito in genere, è un atto per cui si riceve la cosa altrui coll’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Leg. 1, in pr., ff. depositi.

1916. Vi sono due specie di deposito: il deposito propriamente detto, ed il sequestro.

CAPO II.

Del Deposito propriamente detto.

Sezione I.

Della natura e sostanza del Contratto di deposito.

1917. Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito.

Leg. 1, §. 8,