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1903. Se si trova nella impossibilità di soddisfarvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo, od al luogo in cui doveva a termini della convenzione farsi la restituzione della cosa.
Se non è stato determinato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto l’imprestito.
L. 22, ff. de rebus creditis.
1904. Se il mut[u]atario non restituisce le cose imprestate o il loro valore nel termine convenuto, deve corrispondere l’interesse dal giorno della domanda giudiziale.
CAPO III.
Del mutuo ad Interesse.
1905. È permessa la stipulazione degl’interessi nel semplice mutuo di danaro, e di derrate o di altre cose mobiliari.
1906. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul capitale.
L. 26, in pr., ff. de condictione indebiti; l. 102, §. 1, ff. de solutionib. et liberationib. — L. 18, cod. de usur.
1907. L’interesse è legale o convenzionale. L’interesse legale è fissato dalla legge. L’interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge ogni qualvolta la legge non lo proibisce.
La misura dell’interesse convenzionale deve essere determinata in iscritto.
1908. La quietanza per il capitale rilasciata senza riserva degl’interessi, ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione.
1909. Si può stipulare un interesse mediante un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere.
In questo caso il mutuo si denomina stabilimento di rendita.
1910. Tale rendita può costituirsi in due maniere, in perpetuo o in vita.