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prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.
Argum. ex leg. 1, in pr., ff. de contrahenda emptione; l. 94, §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus.
1896. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, se il prestito fu fatto in verghe metalliche.
1897. Se furono prestate verghe metalliche o derrate, qualunque sia l’aumento, o la diminuzione del loro prezzo, il debitore deve in ogni caso restituire la stessa qualità e quantità, e nulla più.
Leg. 2, l. 3, ff. de rebus creditis.
Sezione II.
Delle obbligazioni del Mutuante.
1898. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa responsabilità stabilita coll’articolo 1891 per il commodato.
L. 18, §. 3, ff. commodati.
1899. Il mutuante non può ridomandare le cose prestate prima del termine convenuto.
Argum. ex l. 17, §. 3, ff. commodati.
1900. Non essendosi fissato il termine alla restituzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.
1901. Essendosi soltanto convenuto che il mutuatario paghi quando gli sarà possibile, o quando ne avrà i mezzi, il giudice gli prescriverà un termine al pagamento a norma delle circostanze.
Sezione III.
Delle Obbligazioni del Mutuatario.
1902. Il mutuatario è obbligato di restituire le cose ad esso date in mutuo, nella quantità e qualità, ed al tempo convenuto.
L. 3, ff. de rebus creditis.