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di valersi della cosa, può il giudice secondo le circostanze obbligare il commodatario a restituirla.

1890. Se durante l’imprestito è stato obbligato il commodatario per conservare la cosa, ad incontrare qualche spesa straordinaria, di necessità, e urgente in modo da non poterne prevenire il commodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso.

Leg. 13, §. 2, ff. commodati.

1891. Quando la cosa commodata sia tanto difettosa che possa recar pregiudizio a colui che se ne serve, il commodante è tenuto per il danno, se conoscendone i difetti non ne ha avvertito il commodatario.

Leg. 18, §. 3 et l. 22, ff. commodati.

CAPO II.

Dell’imprestito di consumazione, ossia Mutuo.

Sezione I.

Della Natura del Mutuo.

1892. Il mutuo è un contratto per cui uno dei contraenti consegna all’altro una data quantità di cose, le quali coll’uso si consumano, coll’obbligo a quest’ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità.

Leg. 2, §. 1 et 2, ff. de rebus creditis.

1893. In forza del mutuo, il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto.

Leg. 2, §. 2, ff. de rebus creditis; l. [?], §. 4, ff. de obligationibus et actionibus.

1894. Non possono darsi a mutuo cose, le quali, benchè della medesima specie, sono però diverse nell’individuo, come sono gli animali: in tal caso il contratto non è che commodato.

Leg. 2, §. 1 et 3, ff. de rebus creditis.

1895. L’obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento, o diminuzione nelle monete