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1883. Se la cosa è stata stimata al tempo del prestito, la perdita ancorchè succeda per caso fortuito è a carico del commodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario.
Leg. 1, §. 1, ff. de æstimatoria actione; l. 5, §. 3, ff. commodati.
1884. Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell’uso, per cui fu data ad imprestito, e senza colpa del commodatario, non è questi tenuto per il deterioramento.
Leg. 10, in pr., l. 23, ff. commodati.
1885. Il commodatario non può ritenere la cosa imprestata in compensazione di ciò che il commodante gli deve.
Leg. 4, cod. de commodato. — V. l. 18, §. 2, ff. commod.; l. 15, §. 2 et l. 59, ff. de furt.; l. 20, ff. de adquirend. vel amittenda posses.
1886. Se il commodatario ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa commodata, non potrà ripeterla.
Leg. 18, §. 2, ff. commodati.
1887. Se più persone hanno unitamente presa ad imprestito la stessa cosa, ne sono solidariamente responsabili al commodante.
Leg. 15, ff. de tutelæ et rationibus distrahendis; l. 5, §. 15, l. 21, §. 1, ff. commodati.
Sezione III.
Delle Obbligazioni del commodante.
1888. Il commodante non può ripigliare la cosa data ad imprestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all’uso per cui fu imprestata.
Leg. 17, §. 3, ff. commodati.
1889. Nondimeno, se durante il detto termine, o prima che abbia cessato il bisogno del commodatario, sopravviene al commodante un’urgente impreveduta necessità