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si consuma con l’uso può essere l’oggetto di questo contratto.
Leg. 3, §. 6, ff. commodati.
1879. Le obbligazioni che si contraggono in forza del commodato, passano negli eredi del commodante, e del commodatario.
Se però l’imprestito è stato fatto a contemplazione del commodatario, ed a lui solo personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa imprestata.
Leg. 3, §. 3, l. 17, §. 2, ff. commodati; l. 3, cod. de commodato.
Sezione II.
Delle Obbligazioni del Commodatario.
1880. Il commodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata: non può servirsene che per l’uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena della rifusione dei danni ed interessi, ove siavi luogo.
Institut. lib. 3, tit. 15, §. 2; l. 1, §. 4, ff. de obligationibus et actionibus. — Leg. 5, §. 2 et 5, ff. commod.
1881. Se il commodatario impiega la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà responsabile della perdita accaduta, anche per caso fortuito.
Leg. 5, §. 7 et 8; l. 18, in pr., ff.commodati. — Leg. 1, §. 4 et 14, ff. de obligationibus et actionibus.
1882. Se la cosa imprestata perisce per un caso fortuito, a cui il commodatario l’avrebbe potuta sottrarre surrogando la propria, o se non potendo salvare che una delle due ha preferita la propria, egli è responsabile per la perdita dell’altra.
Leg. 5, §. 4, ff. commodati; leg. 1, cod. de commodato.