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disposizione relativa alle Società di Commercio.


1873. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società di commercio che in que’ casi, i quali non sono in verun modo contrarj alle leggi ed usi commerciali.


TITOLO X.

Dell’Imprestito.

1874. L’imprestito è di due specie;

Quello delle cose, di cui si può far uso senza consumarle,

E quello delle cose che si consumano con l’uso.

La prima specie si chiama imprestito ad uso, ossia commodato.

La seconda si chiama imprestito per consumo, o mutuo.

L. 2, ff. de rebus creditis.

CAPO I.

Dell’Imprestito ad uso, ossia Commodato.

Sezione I.

Della natura dell’Imprestito ad uso.

1875. L’imprestito ad uso, ossia commodato, è un contratto, per cui una delle parti consegna all’altra una cosa, perchè se ne serva, coll’obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sarà servito.

Leg. 1, §. 1, l. 3, §. 4 et l. 4, ff. commodati.

1876. Il commodato è essenzialmente gratuito.

Institut. lib. 3, tit. 15, §. 2, in fin. — Leg. 5, §. 2, ff. commodati.

1877. Il commodante ritiene la proprietà della cosa imprestata.

Leg. 2, in pr., et §. 3, ff. de rebus creditis; l. 8 et l. 9, ff. commodati.

1878. Tutto ciò che è in commercio, e che non