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situazione in cui essa si trovasse al tempo della morte del socio, e non partecipa nell’ulteriori ragioni che in quanto siano una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.
L. 35, l. 52; §. 9, l. 59, ff. pro socio.
1869. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata sia senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i socj, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede, e non fuori di tempo.
L. 63, §. 3, 4, et 6, ff. pro socio.
1870. La rinuncia non è di buona fede, quando il socio rinuncia per appropiarsi in particolare il guadagno, che i socj si erano proposto di ottenere in comune.
Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e che l’interesse della società esige, che ne venga differito lo scioglimento.
Tot. l. 65, ff. pro socio.
1871. Non può essere domandato da uno dei socj lo scioglimento della società a tempo determinato prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero dei giusti motivi, come nel caso che uno dei socj mancasse ai suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali; o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de’ quali sono lasciate all’arbitrio de’ giudici.
L. 13, et 15, ff. pro socio.
1872. Sono applicabili alle divisioni tra’ socj le regole concernenti la divisione delle eredità, la forma di tale divisione, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.