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CAPO IV.

Delle diverse maniere con cui finisce la società.

1865. La società finisce,

1.° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;

2.° Per l’estinzione della cosa o per il compimento della negoziazione;

3.° Per la morte naturale di alcuno de’ Socj;

4.° Per la morte civile, per l’interdizione o per il fallimento di alcuno di essi;

5.° Per la volontà espressa da uno o più socj di non voler continuare la società.

L. 4, §. 1, ff. pro socio. — L. 63, §. 10, l. 65, §. 1 et 10, ff. eod. tit. — L. 35, l. 52, §. 9, l. 59, l. 65, §. 9, ff. pro socio. — L. 63, §. 10; L. 65, §. 12, ff. pro socio. — L. 65, §. 3, ff. pro socio.

1866. La prorogazione d’una società contratta a tempo determinato non può essere provata che per mezzo di scrittura rivestita delle stesse forme del contratto sociale.

1867. Quando uno dei socj ha promesso di mettere in comunione la proprietà d’una cosa, se questa viene a perire prima che sia stata realmente conferita, ciò produce lo scioglimento della società riguardo a tutti i socj.

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il suo godimento siasi posto in comunione, e che la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita nella società.

1868. Quando sia stipulato che in caso di morte di uno de’ socj, la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i socj superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi; nel secondo caso l’erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo alla