Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. |
e delle madri, quello degli avi e delle avole, e quello della famiglia, nel caso in cui è prescritto, sia stato enunciato nell’atto del matrimonio, saranno, a richiesta delle parti interessate e del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati nella multa prescritta dall’articolo 192, ed inoltre, nella pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei.
157. Quando non vi saranno intervenuti atti rispettosi, ne’ casi in cui sono prescritti, l’ufficiale dello stato civile che avrà celebrato il matrimonio, sarà condannato nella stessa multa, ed inoltre, nella pena del carcere non minore di un mese.
158. Le disposizioni degli articoli 148 e 149, e le disposizioni degli articoli 151, 152, 153, 154 e 155, relative all’atto rispettoso da praticarsi verso il padre e la madre nei casi contemplati in detti articoli, sono applicabili anche ai figli naturali legalmente riconosciuti.
159. Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto, abbia perduto il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiti, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da deputarglisi a quest’oggetto.
Leg. 25, cod. de nuptiis.
160. Se non esistono nè padre nè madre, nè avi nè avole, o se si trovino tutti nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i figli o le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.
(Secondo il gius romano, i minori non avean bisogno per maritarsi del consenso del loro curatore, nè di quello de loro parenti. V. Leg. 20, ff. de ritu nupt. Leg. 8, cod. de nupt.)