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pretenda vantaggiose alla stessa, se gli altri socj non vi acconsentano.
Leg. 12, ff. communi dividundo. — Leg. 28, ff. communi dividundo; l. 27, §. 1, ff. de servitutibus urbanorum prædiorum. — Leg. 11, ff. si servitus vindicetur.
1860. Il socio che non è amministratore, non può alienare nè obbligare le cose benchè mobiliari, le quali dipendono dalla società.
Leg. 68, ff. pro socio.
1861. È in facoltà di ciascuno dei socj di associarsi senza il consenso degli altri una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società. Non può senza tale consenso ammetterli nella società, ancorchè ne abbia l’amministrazione.
Leg. 19, ff. pro socio; l. 21, l. 22, l. 47, §. ultim., ff. de regulis juris.
Sezione II.
Delle Obbligazioni dei Socj verso i Terzi.
1862. Nelle società, escluse quelle di commercio, i socj non sono obbligati solidariamente per i debiti sociali, ed uno dei socj non può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno accordata la facoltà.
1863. I socj sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma o parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l’obbligazione di questi in ragione di quest’ultima porzione.
1864. La stipulazione esprimente che l’obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contratto e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa siasi convertita in vantaggio della società.