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Questa facoltà non può essere revocata durante la società senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà revocabile come un semplice mandato.

1857. Quando più socj sono incaricati di amministrare senza che siano precisate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l’uno non potesse agire senza l’altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di quest’amministrazione.

Argum. ex leg. 1, §. 13 et 14, ff. de exercitoria actione.

1858. Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza dell’altro, uno solo non potrà senza una nuova convenzione agire in assenza dell’altro, quantunque questi fosse nell’attuale impossibilità di concorrere agli atti dell’amministrazione.

1859. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole.

1.° Si presume che i socj siansi dati reciprocamente la facoltà di amministrare l’uno per l’altro. L’operato di ciascuno è valido anche per parte dei consocj, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi, o ad uno di essi, il diritto di opporsi all’operazione, prima che sia conclusa.

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall’uso, e non se ne serva contro l’interesse della società, o in modo che impedisca ai suoi socj di servirsene secondo il loro diritto.

3.° Ciascun socio ha il diritto di obbligare i consocj a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società.

4.° Uno dei socj non può fare innovazioni sopra gl’immobili dipendenti dalla società, ancorchè le