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solo per la restituzione de’ capitali sborsati a di lei conto, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e per i rischj inseparabili dalla sua amministrazione.
L. 52, §. 4, 12, et 15; l. 67, §. 1 et 2, l. 60, § .1, l. 61, ff. pro socio.
1853. Quando la scritta di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte sarà in proporzione di quanto ha ognuno conferito per il fondo sociale.
Rapporto a quello che non ha conferito che la propria industria, la sua parte ne’ guadagni o nelle perdite sarà regolata come la parte di colui che nella società avrà conferito la somma minore.
L. 29, ff. pro socio.
1854. Se i socj hanno convenuto di rimettersi all’arbitramento di uno di essi, o di un terzo per determinare le porzioni, questo arbitramento non potrà impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contrario all’equità.
Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo quando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio, il quale si pretende leso, ha avuto notizia dell’arbitramento, o quando dal suo canto ha incominciato ad eseguirlo.
L. 6, ff. pro socio.
1855. È nulla la convenzione che attribuisce ad uno de’ socj la totalità dei guadagni.
Lo stesso ha luogo per quella convenzione per cui i capitali o effetti posti in società da uno o più socj venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.
L. 29, §. 2; l. 30, ff. pro socio.
1856. Il socio incaricato dell’amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l’opposizione degli altri socj, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.