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persona che è parimenti debitrice alla società di una somma esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal debitore sul credito della società e sul proprio nella proporzione de’ due crediti, ancorchè colla quietanza avesse fatta l’intiera imputazione sopra il suo credito particolare; ma se avrà dichiarato nella quietanza che l’imputazione sarà fatta intieramente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita.
Argum. ex l. 63, §. 5, ff. pro socio.
1849. Quando uno de’ socj abbia ricevuto l’intiera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventi dopo insolvibile, questo socio dovrà conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque avesse rilasciato la quietanza specialmente a sconto della sua porzione.
L. 63, §. 5, ff. pro socio. — Contr. l. 38, ff. familiae erciscundae.
1850. Ciascuno de’ socj è obbligato verso la società per i danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.
L. 23, §. 1; l. 25, l. 26, l. 52, §. 11; l. 72, ff. pro socio.
1851. Se le cose il cui godimento soltanto è stato posto in società consistono in corpi certi e determinati, che non si consumano coll’uso, restano a rischio del socio che ne è proprietario.
Se queste cose si consumano coll’uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società previa stima risultante da un inventario, esse restano a rischio della società.
Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l’ammontare della stima.
L. 58, ff. pro socio.
1852. Un socio ha azione contro le società non