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1844. Non essendovi patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita de’ socj, sotto le limitazioni prescritte all’articolo 1869; se però si tratta d’affare il quale non duri che per un determinato tempo, la società s’intenderà contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stesso affare.

L. 65, §. 10, ff. pro socio.

1845. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si deve conferire consiste in un determinato corpo di cui la società ne abbia sofferto l’evizione, il socio che l’ha conferito n’è responsabile verso la stessa società, nell’egual modo che il venditore è tenuto per l’evizione a favore del compratore.

Argum. ex l. 3, in pr. ff. de actionib. empti ed vendit.

1846. Il socio che doveva conferire alla società una somma, e non l’ha conferita, resta ipso jure e senza bisogno d’istanza debitore degl’interessi di tal somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl’interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

Tutto ciò senza pregiudizio de’ maggiori danni ed interessi, quando vi sia luogo.

L. 60, ff. pro socio. — L. 1, §. 1, l. 38, §. 9, ff. de usuris.

1847. I socj che si sono obbligati soltanto ad impiegare per la società la loro industria, devono render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con quella specie d’industria che è l’oggetto della società.

1848. Quando uno de’ socj sia creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso di una