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1838. La società universale de’ guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante il corso della società: sono pure compresi i mobili che ciascuno de’ socj possiede al tempo del contratto: ma i loro immobili particolari non fanno parte della società, salvo che per goderli in comunione.

L. 7, ff. pro socio.

1839. Il semplice contratto di società universale, senz’altra dichiarazione, non induce che la società universale degli utili.

L. 7, ff. pro socio.

1840. Non può aver luogo veruna società universale eccetto che fra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l’una dall’altra, ed alle quali non sia vietato d’avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti d’altre persone.

L. 3, §. 2, ff. pro socio.

Sezione II.

Della Società particolare.

1841. La società particolare è quella la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono percepire.

L. 3, in pr. ff. pro socio.

1842. È parimente società particolare il contratto con cui più persone si associano, o per una impresa determinata, o per l’esercizio di qualche mestiere o professione.

L. 71, ff. pro socio.

CAPO III.

Delle Obbligazioni de’ Socj tra loro e relativamente a’ Terzi.

Sezione I.

Delle Obbligazioni de’ Socj fra loro.

1843. La società incomincia nell’istante medesimo del contratto, se non ne è stabilita un’altr’epoca.