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Ciascun socio deve conferirvi o danaro, od altri beni, o la propria industria.
L. 3, §. 3, ff. pro socio; l. 29, §. 1 et 2, l. 30, ff. eod. tit.; l. 1, §. 14, ff. de tutelae et rationibus distrahendis. — L. 35, §. 2, ff. de contrahenda emptione; l. 1, cod. pro socio; l. 5, §. 1; l. 29, §. 1 et 2; l. 30, ff. eod. tit.
1834. Ogni società si deve contrarre col mezzo di scrittura, quando l’oggetto d’essa ecceda il valore di cento cinquanta lire.
La prova testimoniale non è ammessa contro od oltre il contenuto nell’atto di società, nè sopra ciò che siasi asserito prima, al tempo o dopo del medesimo atto, ancorchè si tratti d’una somma o valor minore di cento cinquanta lire.
CAPO II.
Delle diverse specie di Società.
1835. Le società sono universali o particolari.
L. 5, in pr., ff. pro socio.
Sezione I.
Delle Società universali.
1836. Si distinguono due sorte di società universali: la società di tutti i beni presenti, e la società universale de’ guadagni.
1837. La società di tutti i beni presenti è quella per cui le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che esse possedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.
Possono altresì comprendere tutte le altre specie di utili; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione o legato, non entrano in questa società, se non per goderli in comunione: ogni stipulazione che tenda a rendere comune la proprietà di questi beni, è vietata fuorchè tra i conjugi, e a norma di quanto è stato a loro riguardo stabilito.
L. 3, §. 1, ff. pro socio.