Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/393

Ciascun socio deve conferirvi o danaro, od altri beni, o la propria industria.

L. 3, §. 3, ff. pro socio; l. 29, §. 1 et 2, l. 30, ff. eod. tit.; l. 1, §. 14, ff. de tutelae et rationibus distrahendis. — L. 35, §. 2, ff. de contrahenda emptione; l. 1, cod. pro socio; l. 5, §. 1; l. 29, §. 1 et 2; l. 30, ff. eod. tit.

1834. Ogni società si deve contrarre col mezzo di scrittura, quando l’oggetto d’essa ecceda il valore di cento cinquanta lire.

La prova testimoniale non è ammessa contro od oltre il contenuto nell’atto di società, nè sopra ciò che siasi asserito prima, al tempo o dopo del medesimo atto, ancorchè si tratti d’una somma o valor minore di cento cinquanta lire.

CAPO II.

Delle diverse specie di Società.

1835. Le società sono universali o particolari.

L. 5, in pr., ff. pro socio.

Sezione I.

Delle Società universali.

1836. Si distinguono due sorte di società universali: la società di tutti i beni presenti, e la società universale de’ guadagni.

1837. La società di tutti i beni presenti è quella per cui le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che esse possedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendere tutte le altre specie di utili; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione o legato, non entrano in questa società, se non per goderli in comunione: ogni stipulazione che tenda a rendere comune la proprietà di questi beni, è vietata fuorchè tra i conjugi, e a norma di quanto è stato a loro riguardo stabilito.

L. 3, §. 1, ff. pro socio.