Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/392


§. II.

Della soccida contratta con il colono parziario.

1827. Se il bestiame a soccida perisce intieramente senza colpa del colono, la perdita è a danno del locatore.

1828. Si può stipulare che il colono rilascerà al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore avrà una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetterà la metà del latte;

Ma non si può stipulare che il colono debba soffrire tutta la perdita.

1829. Questa soccida termina col fine della locazione.

1830. Nel rimanente è sottoposta a tutte le regole della semplice soccida.

Sezione V.

Del contratto impropriamente chiamato di Soccida.

1831. Quando si dà una o più vacche perché siano custodite ed alimentate, il locatore ne conserva la proprietà; egli ha soltanto il guadagno de’ vitelli che nascono da esse.


TITOLO IX.

DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1832. La società è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare.

L. 5, ff. pro socio.

1833. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, e deve essere contratta per l’interesse comune delle parti.