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possessione, di cui il conduttore è l’affittuario o il colono parziario.

1820. Tutte le altre regole della soccida semplice si applicano alla soccida per metà.

Sezione IV.

Della Soccida data dal Proprietario al suo Affittuario o al Colono parziario.

§. I.

Della Soccida data dall’Affittuario.

1821. Questa soccida (chiamata ancora soccida di ferro) è quella per cui il proprietario d’una possessione la concede in affitto, a condizione che al terminare della locazione, l’affittuario lascierà degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avea ricevuti.

1822. La stima del bestiame consegnato all’affittuario non produce la traslazione in lui della proprietà, ma nulladimeno lo pone a suo rischio.

Leg. 3, l. 54, ff. locati conducti.

1823. Tutti i guadagni appartengono all’affittuario durante la locazione, quando non vi sia patto contrario.

1824. Nelle soccide contratte coll’affittuario, il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella cultura di cui deve unicamente impiegarsi.

1825. La perdita del bestiame, anche totale ed avvenuta per caso fortuito, ricade intieramente a danno dell’affittuario, se non si è diversamente pattuito.

1826. Al termine della locazione, l’affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida pagando il valore della stima primitiva, ma deve lasciare bestiami d’egual valore di quelli che ha ricevuto.

Se vi è mancanza, deve pagarla; e soltanto gli appartiene ogni eccedenza.