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1813. Quando la locazione a soccida è contratta coll’affittuario altrui, deve essere notificata al proprietario dei beni di cui tiene l’affittanza; senza di che il proprietario di detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l’affittuario gli deve.
1814. Il conduttore non può tosare gli animali dati a soccida senza avvertirne preventivamente il locatore.
1815. Se nel contratto non si è stabilito il tempo per cui dovrà durare la soccida, si ritiene che essa abbia a durare per tre anni.
1816. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie ai suoi obblighi.
1817. Al termine della locazione, ed al tempo dello scioglimento, si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida.
Il locatore può estrarre bestie dalle mandre d’ogni specie sino alla concorrenza della prima stima; il di più si divide.
Se non esistono bestiami sufficienti ad eguagliare la prima stima, il locatore prende quelli che rimangono, e le parti si compensano per la perdita.
Sezione III.
Della Soccida a metà.
1818. La soccida a metà è una società nella quale ciascuno dei contraenti conferisce la metà dei bestiami, che restano comuni per guadagno o per la perdita.
1819. Il conduttore profitta egli solo, come nella soccida semplice, del latte, del letame, e del lavoro degli animali.
Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell’accrescimento.
Qualunque convenzione contraria è nulla, fuori che nel caso in cui il locatore sia proprietario della