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nella impossibilità di manifestare la propria volontà.

152. Dopo la maggiore età determinata dall’articolo 148, fino all’età dei trent’anni compiti pei maschi, e degli anni venticinque compiti per le femmine, l’atto rispettoso prescritto dall’articolo precedente, se non sarà susseguito dal consenso pel matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese, e scaduto un mese dopo il terzo atto, si potrà passare alla celebrazione del matrimonio.

153. Dopo l’età di trent’anni, mancando il consenso ad un atto rispettoso, si potrà, un mese dopo, passare alla celebrazione del matrimonio.

154. L’atto rispettoso sarà notificato a quello o a quelli fra gli ascendenti indicati nell’articolo 151, col mezzo di due notaj, o di un notajo con due testimoni, e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale che si deve formare.

155. In caso d’assenza dell’ascendente a cui sarebbesi dovuto fare l’atto rispettoso, si passerà alla celebrazione del matrimonio, presentandosi la sentenza che fosse stata pronunciata per dichiarar l’assenza, o in mancanza di essa, quella con cui si fossero decretate le informazioni, ovvero non essendovi ancora veruna sentenza, un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo in cui l’ascendente ebbe l’ultimo suo noto domicilio. Questo atto conterrà la dichiarazione di quattro testimonj chiamati ex officio dal medesimo giudice di pace.

Argum. ex Leg. 9, §. 1 Leg. 10, Leg. 11, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 12, §. 3, ff. de captivis et postliminio reversis. Leg. 23, cod. de nuptiis.

156. Gli ufficiali dello stato civile che avranno proceduto alla celebrazione dei matrimonj contratti da figlj i quali non abbiano compita l’età di venticinque anni, ovvero da figlie che non abbiano compita quella dei ventuno, senza che il consenso dei padri