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Argum. ex l. 69, §. 7, ff. de jure dotium. — Leg. 34, ff. familiæ erciscundæ.

1806. Il conduttore deve usare la diligenza d’un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato in soccida.

1807. Non è responsabile per i casi fortuti se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

1808. Nascendo controversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, e il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

1809. Il conduttore il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie.

1810. Se il bestiame perisce interamente senza colpa del conduttore, la perdita ricade a danno del locatore.

Se non ne perisce che una parte, la perdita resta a carico comune, ragguagliata a prezzo della stima in origine, ed a quello della stima al termine della locazione.

1811. Non si può stipulare,

Che il conduttore soffrirà a solo suo danno tutta la perdita del bestiame, avvenuta ancora per caso fortuito e senza sua colpa,

O ch’egli avrà nella perdita una parte più grande che nel guadagno,

O che il locatore prededurrà in fine della locazione qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tale natura è nulla.

Il conduttore profitta egli solo del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana e l’accrescimento si dividono.

1812. Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all’accrescimento, senza il consenso del locatore, il quale nemmeno può disporne se non ha il consenso del conduttore.