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presente sezione: essi sono considerati come appaltatori per la parte che eseguiscono.

CAPO IV.

Della Locazione a Soccida.

Sezione I.

Disposizioni generali.

1800. La locazione a Soccida è un contratto per cui una delle parti dà all’altra una quantità di bestiame perchè lo custodisca, lo nutrisca, e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute.

L. 8. cod. de pactis.

1801. Vi sono più specie di Soccida.

La soccida semplice od ordinaria;

La soccida a metà;

La soccida coll’affittuario, o con il colono parziario.

Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamato impropriamente soccida.

1802. Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame, e che sia suscettibile di accrescimento, o di utilità all’agricoltura, o al commercio.

1803. Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati dai principj seguenti.

Sezione II.

Della Soccida semplice.

1804. La locazione a soccida semplice è un contratto per cui si danno ad altri dei bestiami per custodire, nutrire, ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagnerà la metà nell’accrescimento, e che dovrà soggiacere altresì alla metà della perdita.

Leg. 8, cod. de pactis.

1805. La stima data ai bestiami nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore; non ha per oggetto che di determinare la perdita o il guadagno che potrà risultarne terminata la locazione.