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L. 8, cod. de operibus publicis.
1793. Quando un architetto od un intraprenditore s’è incaricato per appalto di costruire un edifizio in conformità d’un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare alcun aumento di prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d’opera o dei materiali; nè col pretesto che siansi fatte al detto piano variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.
1794. Il padrone può sciogliere, a suo arbitrio, l’accordo dell’appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, indennizzando l’intraprenditore delle spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.
1795. Il contratto di locazione d’un’opera si scioglie colla morte dell’artefice, dell’architetto od intraprenditore.
1796. Il proprietario però è tenuto a pagare ai loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l’importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allora soltanto che tali lavori o tali materiali possono essergli utili.
1797. L’intraprenditore è responsabile delle operazioni delle persone che ha impiegato.
1798. I muratori, falegnami ed altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione d’un edificio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro quello, a cui vantaggio si sono fatti i lavori, che fino alla concorrenza di quanto si trova in debito verso l’intraprenditore, nel tempo in cui intentano la loro azione.
1799. I muratori, falegnami, ferraj, ed altri artefici che fanno direttamente dei contratti a prezzo fatto, sono tenuti ai regolamenti prescritti nella