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L. 19, §. 7, ff. locati conducti; l. ultima, in pr., ff. de lege Rhodia.

Sezione III.

Degli Appalti e dei Cottimi.

1787. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministrerà soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che somministrerà pure la materia.

1788. Nel caso in cui l’artefice somministra la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo prima di essere consegnata, la perdita resta a danno dell’artefice; purchè il padrone non fosse in mora nel riceverla.

L. 20, et l. 65, ff. de contrahenda emptione; l. 2, §. 1, ff. locati conducti.

1789. Nel caso in cui l’artefice impieghi solamente il suo lavoro o l’industria, se la cosa viene a perire, l’artefice è tenuto soltanto per sua colpa.

L. 36, l. 37, l. 59, l. 62, ff. locati conducti; l. 13, §. 5, ff. eod.

1790. Nel caso dell’articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa per parte dell’artefice, prima che l’opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora nel verificarla, l’artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per difetto della materia.

L. 36, l. 59, l. 62, ff. locati conducti.

1791. Quando si tratti d’un lavoro che sia di più pezzi od a misura, la verificazione può farsi in partite diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il padrone paga l’artefice in proporzione del lavoro fatto.

1792. Se l’edifizio costrutto a prezzo fatto, perisce in totalità od in parte per difetto di costruzione, od anche per vizio del suolo, durante il corso di anni dieci, l’architetto e l’intraprenditore ne restano responsabili.