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1781. Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione,
Per la quantità delle mercedi;
Per il pagamento del salario dell’annata scaduta;
E per le somministrazioni fatte in conto dell’anno corrente.
Sezione II.
De’ Vetturali per terra e per acqua.
1782. I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, rapporto ai quali resta disposto nel titolo del Deposito e del Sequestro.
L. 1, in pr. et §. 1, 2, 3, 4, ff. nautae, caupones, stabularii.
1783. Sono responsabili non solo di ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento o vettura, ma eziandio di ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di ricapito per essere riposto nel loro bastimento o vettura.
L. 1, §. 8; l. 3, vers. idem ait, ff. nautae, caupones, stabularii.
1784. Sono responsabili per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siansi perdute e abbiano sofferta avaria per un caso fortuito o per forza irresistibile.
L. 3, §. 1, ff. nautae, caupones, stabularii; l. 13, §. 2; l. 25, §. 7, ff. locati conducti.
1785. Gl’intraprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche devono tenere un registro del denaro, effetti ed involti di cui s’incaricano.
1786. Gl’intraprenditori, e direttori dei trasporti e vetture pubbliche, i padroni di barche e naviglj sono inoltre soggetti ai regolamenti particolari, che fanno legge fra essi e gli altri cittadini.