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tempo per cui s’intende fatta a norma del precedente articolo.
1776. Se, allo spirare della locazione di fondi rustici fatta con iscrittura, il conduttore continua ed è lasciato in possesso, ne risulta una nuova affittanza il di cui effetto è determinato dall’articolo 1774.
L. 13, §. 11, l. 14, ff. locati conducti; l. 16, cod. de locato.
1777. Il conduttore che cessa deve lasciare a quello che gli succede nella coltivazione i locali opportuni ed altri comodi occorrenti per i lavori dell’anno susseguente, e reciprocamente il nuovo conduttore deve lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per il consumo de’ foraggi, e per le raccolte che restano da farsi.
Sì nell’uno, che nell’altro caso, si devono osservare le consuetudini dei luoghi.
1778. Il conduttore che cessa, deve pure lasciare la paglia ed il concime dell’annata, se gli ha ricevuti all’ingresso della locazione; e quando non gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli secondo la stima.
CAPO III.
Della Locazione delle Opere, e dell’Industria.
1779. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d’industria.
1.° La locazione delle persone che obbligano la propria opera all’altrui servigio;
2.° Quella de’ vetturali sì per terra che per acqua, che s’incaricano del trasporto delle persone o delle cose;
3.° Quella degl’intraprenditori di opere ad appalto, o cottimo.
Sezione I.
Della Locazione delle opere de’ domestici e degli operaj.
1780. Nessuno può obbligare i suoi servigj che a tempo, o per una determinata impresa.