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natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il conduttore non fosse in mora per la consegna al locatore della sua porzione de’ frutti.
L. 25, §. 2, ff. locati conducti.
Il conduttore non può parimente domandare una riduzione, quando la causa del danno era esistente e nota al tempo in cui fu stipulata l’affittanza.
1772. L’affittuario può con un’espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.
Argum. ex l. 23, ff. de regulis juris, et l. 14, §. 10, ff. de aedilitio edicto; l. 19, cod. de locato et conducto.
1773. Questa convenzione non s’intende fatta che per i casi fortuiti ordinarj, come la grandine, il fulmine, la gelata o brina.
Essa non s’intende fatta per i casi fortuiti straordinari, come le devastazioni della guerra, o un inondazione, cui non sia d’ordinario sottoposto il paese, eccetto che il conduttore siasi soggettato a tutti i casi fortuiti, preveduti od impreveduti.
Argum. ex l. 9, in fin., ff. de transactionibus.
1774. L’affittanza d’un fondo rustico senza scrittura, si reputa fatta pel tempo che è necessario affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato.
Quindi l’affittanza di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo i cui frutti si raccolgono intieramente nel decorso dell’anno, si reputa fatta per un anno.
L’affittanza di terre coltive, quando queste sono divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatta per tanti anni quante sono le porzioni.
Argum. ex l. 13, §. 11; l. 14, ff. locati et conducti; l. 16, cod. de locato et conducto.
1775. L’affittanza de’ fondi rustici, quantunque fatta senza scrittura, cessa ipso jure collo spirare del