Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/382

Argum. ex l. 25, §. 3, ff. locati conducti.

1768. Il conduttore d’un fondo rustico è tenuto sotto pena delle spese, e dei danni ed interessi a render inteso il proprietario delle usurpazioni, che si commettessero sui fondi.

Questa notificazione deve darsi nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio, secondo la distanza dei luoghi.

Argum. ex l. 11, §. 2, ff. locati conducti.

1769. Se l’affittanza è fatta per più anni, e che durante la stessa, la totalità od almeno la metà della raccolta di un anno venga a perire per casi fortuiti, il conduttore può domandare una riduzione del fitto, eccetto che sia indennizzato dalle precedenti raccolte.

Se non è indennizzato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell’affittanza, nel qual tempo si fa un conguaglio con i frutti percepiti in tutti gli anni della medesima.

Frattanto può il giudice dispensare provvisionalmente il conduttore dal pagamento d’una parte del fitto in proporzione del danno sofferto.

Leg. 15, §. 2, 4 et 5, ff. locati conducti. — l. 18, cod. de locato et conducto. — l. 25, §. 6, ff. locati conducti. — leg. 8, cod. de locato et conducto.

1770. Se l’affittanza non è che per un anno, e sia occorsa la perdita o della totalità, o almeno della metà de’ frutti, il conduttore sarà liberato d’una parte proporzionata del fitto.

Non potrà pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

L. 16, §. 2, 4 et 5, ff. locati conducti.

1771. Il conduttore non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita dei frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al proprietario una quota parte dei frutti in