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all’inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine dei luoghi.
Sezione III.
Regole particolari alle affittanze de’ fondi rustici.
1763. Quelli che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore non può sublocare nè cedere il fondo locato, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto di locazione.
Argum. ex l. 19 et l. 20, ff. pro socio. — Leg. 47, §. ultim, ff. de regulis juris.
1764. In caso di contravvenzione, il proprietario ha diritto di riprendere il godimento della cosa locata, ed il conduttore è condannato alla rifusione dei danni ed interessi risultanti dall’inadempimento del contratto.
1765. Se in un contratto d’affittanza si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione ed all’aumento del fitto per il conduttore, che nei casi e secondo le regole spiegate nel titolo della Vendita.
1766. Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degl’istrumenti necessarj all’agricoltura, se ne abbandona la coltivazione, se non coltiva da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso, che a quello per cui fu destinata, o generalmente, se non eseguisce i patti dell’affittanza, e se risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, far rescindere l’affittanza.
In caso di rescissione proveniente dal fatto del conduttore, questi è tenuto alla rifusione dei danni ed interessi come è prescritto all’articolo 1764.
Leg. 25, §. 3, ff. locati conducti.
1767. Ogni conduttore di fondi rustici è tenuto a riporre i raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione.