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1757. L’affitto dei mobili somministrati per l’addobbo d’una casa intiera, di un appartamento, bottega, o di qualunque altro locale, si considera fatto per il tempo per cui secondo la consuetudine dei luoghi sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, appartamenti, botteghe ed altri locali.
1758. La locazione d’appartamento mobiliato si ritiene fatta ad anno, quando si è convenuta la pigione ad un tanto per anno;
A mesi, se la pigione è a un tanto per mesi;
A giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno.
Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, mese o a giorno, si deve ritenere fatta secondo l’uso dei luoghi.
1759. Se un inquilino continua nel godimento della casa, o dell’appartamento, terminata la locazione fatta per iscritto, senza opposizione per parte del locatore, s’intenderà che lo ritenga colle stesse condizioni per il tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi, e non potrà più dimetterlo od esserne espulso fuori che dopo un congedo dato nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.
Leg. 13, §. 11, §. quod autem, ff. locati conducti.
1760. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell’inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall’abuso della cosa locata.
1761. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di volere abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.
Contr. l. 3, cod. de locato et conducto.
1762. Essendosi pattuito nel contratto di locazione, che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo