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vel curatores esse desinant. Leg. 4, ff. de ritu nuptiarum.

145. Il Governo nondimeno potrà accordare dispense di età, per gravi motivi.

146. Non vi è matrimonio ove non vi è consenso.

Leg. 2, Leg. 16, §. 2, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 30, ff. de regulis juris, Leg. 116, §. 2, ff. eodem titulo.

147. Non si può contrarre un secondo matrimonio avanti lo scioglimento del primo.

Leg. 1. in fine, ff. de his qui notantur infamia. Leg. 2, cod. de incestis et inutilibus nuptiis. Leg. 18, cod. ad legem Juliam de adulteriis.

148. Il figlio che non è giunto all’età di venticinque anni compiti, la figlia che non ha compiti gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre: in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente.

Leg. 2, Leg. 34, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 2, Leg. 5, cod. de nuptiis.

149. Se uno dei genitori è morto, o se trovasi nell’impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell’altro.

Leg. 25 cod. de nuptiis.

150. Se il padre e la madre fossero morti, o se si trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avi e le avole subentrano in loro luogo: se l’avo e l’avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell’avo.

Se vi è disparere tra le due linee, ciò equivale al consenso.

151. I figlj di famiglia giunti alla maggiore età determinata dall’articolo 148, sono tenuti, prima di contrarre matrimonio, a chiedere, con un atto rispettoso e formale, il consiglio del padre e della madre loro, e quello dell’avo e dell’avola, qualora il padre e la madre fossero mancati di vita, o si trovassero