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nella sublocazione della quale può essere debitore al tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.
Non sono però considerati come fatti anticipatamente i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuario, tanto in virtù d’una stipulazione risultante dal contratto di sublocazione, quanto in conseguenza della consuetudine dei luoghi.
Leg. 11, §. 5, ff. de pignoratitia actione.
1754. Le riparazioni locative, ossia di piccola manutenzione che restano a carico dell’inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine dei luoghi, e, fra le altre, sono le riparazioni da farsi,
Ai focolari, frontoni, stipiti, ed architravi dei cammini;
All’incrostamento al basso delle muraglie degli appartamenti ed altri luoghi di abitazione fino all’altezza d’un metro;
Al pavimento a quadrelli delle camere, quando solamente in piccola parte essi siano rotti;
Ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario o di forza irresistibile, per cui l’inquilino non possa essere risponsabile.
Inoltre le riparazioni da farsi alle imposte degli usci, ai telaj delle finestre, alle tavole dei tramezzi, od alle imposte delle botteghe, ai cardini, chiavistelli e serrature.
1755. Nessuna delle predette riparazioni è a carico dell’inquilino, quando esse sono cagionate da vetutsà o da forza irresistibile.
Argum. ex l. 28, cod. de locato et conducto, l. 9, §. 3, ff. locati conducti; l. 18, ff. commodati; l. 1, cod. de commodato.
1756. Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a peso del locatore, se non vi è patto in contrario.