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per il tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, viene accordato dall’intimazione del termine della locazione all’uscita.
1746. Trattandosi di fondi rustici, l’indennizzazione che il locatore deve pagare al conduttore, è il terzo del fitto di tutto il tempo per cui dovrebbe continuare la locazione.
1747. L’indennizzazione sarà determinata dal giudizio di periti, ove si tratti di manifatture, fabbriche od altri stabilimenti che esigano considerevoli anticipazioni.
1748. Il compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto, di espellere l’affittuario o l’inquilino in caso di vendita, è inoltre tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denuncie di congedo.
L’affittuario de’ beni rustici deve essere avvertito almeno un’anno prima.
1749. Gli affittuarj o l’inquilini non si possono espellere, se dal locatore, o, in sua mancanza, dal nuovo acquirente, non viene loro prima pagata l’indennizzazione superiormente stabilita.
1750. Se la locazione non è fatta con atto autentico, o non ha data certa, l’acquirente non è tenuto a verun risarcimento di danni ed interessi.
1751. Il compratore con patto di retratto non può usare della facoltà di espellere il conduttore, fino a che, collo spirare del termine fissato pel retratto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.
Sezione II.
Regole particolari per la locazione delle Case.
1752. L’inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, si può espellere da essa, eccetto che dia cautele bastanti ad assicurarne la pigione.
1753. Il subaffittuario non è tenuto verso il proprietario, che sino alla concorrenza della pigione convenuta